Patto Integrativo Aziendale

Le tabelle allegate
Il giorno 19 dicembre 2003 sono state ratificate dalla Direzione Aziendale ed il Comitato di Redazione Ansa le Ipotesi di Accordo del 28 novembre 2003.

Premessa

- la Direzione Aziendale ha manifestato al Cdr  la necessità di assicurare all'Agenzia una normativa in linea con le previsioni del CNLG e più rispondente alle mutate esigenze organizzative ed economiche dell'azienda, quale presupposto indispensabile al consolidamento ed allo sviluppo dell'Ansa in un mercato competitivo in cui la concorrenza è sempre più aggressiva, anche sui terreni tradizionali dell'Agenzia, ed a costi più contenuti;
- le parti condividono l
'obiettivo di valutare congiuntamente le iniziative e i possibili interventi per garantire una struttura di costi di produzione compatibili, così da non vanificare in breve tempo gli interventi di riorganizzazione aziendale effettuati;
- le parti condividono altresì l
'esigenza di definire un accordo che, risolvendo le reciproche esigenze più urgenti legate al rinnovo del PIA e dell'accordo sulle erogazioni ex art. 46 CNLG, rinvii all'ultimo trimestre del 2004 un ulteriore momento di verifica delle stesse normative aziendali, alla luce delle necessità imprescindibili di assicurare all'agenzia condizioni di sviluppo ed equilibrio economico.

Accordo

Il PIA viene rinnovato fino al 31.12.2004 con le modifiche di seguito riportate e contestualmente in  applicazione dell'art.46 del vigente CNLG, viene definito l'accordo che definisce le erogazioni economiche a saldo per gli esercizi 2001-2003 e il meccanismo sperimentale di determinazione delle stesse erogazioni per l'esercizio 2004.  

Sono allegati al Presente Accordo (cliccare sulle voci per andare al testo):

il testo coordinato del PIA di lavoro giornalistico

l
’Accordo sulle relazioni industriali

l’Accordo sulle erogazioni economiche ex art. 46 Cnlg

l’Accodo sullo smaltimento delle ferie arretrate



INDICE
(cliccare sugli articoli per andare al testo corrispondente)


Preambolo
ART.   1    Comitato di Redazione
ART.   2    Comunicazioni sindacali. Permessi sindacali dei componenti del Cdr
ART.   3    Direttore Responsabile
ART.   4    Referendum e mezzi tecnici per l'espletamento dell'attività sindacale
ART.   5    Cdr e organi statutari dell'Agenzia. Commissione Tecnologie e Commissione per le Pari opportunità
ART.   6    Riunioni tra la Direzione Giornalistica e i responsabili dei settori redazionali
ART.   7    Informativa sulle attività di sviluppo. Assunzioni
ART.   8    Superminimi aziendali. Qualifiche redazionali
ART.   9    Orario di lavoro
ART.  10   Adeguamento degli organici. Criteri di utilizzo dei collaboratori. Comunicazioni sui posti disponibili
ART.  11   Forfait domeniche, festivi, corte non godute. Giornata di Pasqua (rinvio al Cnlg)
ART.  12   Indennità ex art. 7, comma 13 Cnlg. Orario spezzato. Straordinario (trattamento economico, riposi compensativi)
ART.  13   Buoni pasto
ART.  14   Servizi: firma e sigla
ART.  15   Compensi fissi ex art. 29 Cnlg
ART.  16   Aggiornamento professionale e culturale
ART.  17   Indennità di trasferta
ART.  18   Viaggi di servizio e servizi fuori sede
ART.  19   Ferie e festività soppresse
ART.  20   Contributo per l'acquisto dei libri di testo
ART.  21   Assicurazioni
ART.  22   Permanenza ai videoterminali
ART.  23   Desk redazionale
ART.  24   Accesso e parcheggio nei centri storici
ART.  25   Rimborso spese non documentate (servizi esterni)
ART.  26   c.d. “Supernotturno”
ART.  27   Collaborazioni
ART.  28   Indennità di funzione
ART.  29   Praticanti. Stages
ART.  30   Applicazione art. 33 Cnlg (preavviso)
ART.  31   Giornalisti all'estero: durata incarichi
ART.  32   Giornalisti all'estero: indennità di residenza
ART.  33   Giornalisti all'estero: spese alloggio
ART.  34   Giornalisti all'estero: spese scolastiche dei figli
ART.  35   Giornalisti all'estero: varie e disciplina transitoria
ART.  36   (Omissis) - abrogato
ART.  37   (Omissis) - abrogato
ART.  38   Validità del Pia


PATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
DI LAVORO GIORNALISTICO


Preambolo

L'indipendenza dell'Ansa, l'obiettività e l'imparzialità del suo notiziario non sono soltanto una norma statutaria conseguente alla struttura dell'agenzia quale società cooperativa tra i quotidiani italiani di ogni tendenza politica, ma costituiscono il fondamento della sua autorità e del suo prestigio così come la insostituibile garanzia di quella completezza dell'informazione che è presupposto del pluralismo della stampa e della dialettica democratica assicurata dalla Costituzione repubblicana.
Presidenza, Direzione Generale, Direzione Giornalistica e Comitato di Redazione, quale espressione dell'intero corpo redazionale, sono solidalmente impegnati a salvaguardare questo comune e prezioso patrimonio anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità e la conservazione del suo carattere di agenzia nazionale e internazionale.
Presidenza, Direzione Generale, Direttore Responsabile e Cdr si impegnano affinché i rapporti di lavoro giornalistico dell'Ansa siano regolati unicamente dal contratto nazionale di lavoro (Cnlg) stipulato tra Fieg e Fnsi e, per le condizioni di miglior favore, dal presente patto integrativo aziendale (Pia).

ARTICOLO 1

Il Comitato di Redazione, considerata la particolare organizzazione dell'Agenzia in Italia e all'estero, è costituito allo scopo di garantire la rappresentanza sindacale dei giornalisti della sede centrale, delle sedi e degli uffici regionali italiani e delle sedi all'estero. Per i problemi che interessano i corrispondenti italiani e i collaboratori fissi, il Cdr è integrato da un fiduciario sindacale eletto dagli stessi corrispondenti e collaboratori fissi.


ARTICOLO 2

Ferme restando le norme dell'articolo 34 del Cnlg in tema di comunicati sindacali, il Cdr segnala per la diramazione al Direttore Responsabile, il quale giudicherà esclusivamente in base ai criteri di interesse giornalistico che regolano il notiziario dell'Agenzia, i comunicati degli organi professionali e sindacali dei giornalisti.
Per la forma e i contenuti di tali comunicati la Direzione Generale si rimette alla valutazione del Direttore Responsabile.
Le comunicazioni del Cdr destinate all'informazione interna saranno trasmesse utilizzando i dispositivi tecnici dell'Agenzia.
I singoli componenti del Cdr usufruiscono di permessi sindacali per l'espletamento della normale attività sindacale all'interno dell'Agenzia e per partecipare alle attività degli organismi rappresentativi della categoria.


ARTICOLO 3

Fermo restando quanto previsto dal Cnlg (art.6) a proposito della nomina del Direttore Responsabile, il Direttore nominato dichiara al Consiglio di Amministrazione, presente il Cdr, la propria adesione alle finalità statutarie dell'Agenzia e agli accordi preesistenti che regolano il lavoro giornalistico.
Il Direttore Responsabile illustra all'Assemblea dei redattori tutti gli accordi presi con l'Azienda in relazione alla conduzione giornalistica dell'Agenzia ed il suo programma politico-editoriale, specificando l'organizzazione del lavoro.
L'assemblea di redazione esprime, mediante votazione, il proprio parere sugli accordi con l'editore e sul programma politico-editoriale del Direttore.


ARTICOLO 4

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione del CdR i mezzi necessari alla consultazione, quali i locali, le urne ed i materiali di cancelleria, per l'effettuazione di eventuali referendum indetti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 21 della legge n.300 del 20.5.1970.
L'Azienda si impegna inoltre a mettere a disposizione del CdR i mezzi tecnici necessari per l'espletamento dell'attività sindacale.


ARTICOLO 5

Il Presidente della Società invita il Cdr alle assemblee dei soci.
Presidente, Direzione Generale e Direttore Responsabile si incontrano con il Cdr entro il mese di maggio di ciascun anno per l'esame della situazione generale dell'Agenzia e delle sue prospettive.
E' istituita la “Commissione tecnologie” di cui fanno parte rappresentanti dell'Azienda, della Direzione Giornalistica e del Cdr. Tale commissione dovrà riunirsi almeno due volte l'anno e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti.
Direzione Aziendale, Direttore Responsabile e Cdr si impegnano ad agevolare le attività della “Commissione per le pari opportunità”.


ARTICOLO 6

Fermo restando quanto prescrive il Cnlg in relazione ai rapporti tra Direttore Responsabile e Cdr, il Direttore si incontra periodicamente assieme al Cdr, per sua iniziativa o comunque entro due settimane se per richiesta del Cdr, con i responsabili delle sedi e degli uffici regionali, delle redazioni e dei servizi centrali.


ARTICOLO 7

Direzione Generale e Direttore Responsabile, anche con riferimento all'art. 37 del Cnlg, informano ogni sei mesi il Cdr per la valutazione delle attività di sviluppo attuate e di quelle - compresa la stipulazione o il rinnovo di convenzioni - che intendono intraprendere.
Nella stessa sede saranno valutati i riflessi che le nuove iniziative determinano sull'organizzazione del lavoro giornalistico in termini di professionalità, di produttività e dei livelli dell'organico.
Le assunzioni di nuovi redattori avverranno tenendo conto anche dei collaboratori (ex art. 36 e art. 2 del Cnlg, contratti a termine o di lavoro autonomo) che da tempo prestano la loro attività nell'Agenzia con impegno e professionalità e le cui posizioni sono tenute aggiornate dalla Segreteria di Redazione e dal Cdr, nonché dei giornalisti iscritti alle liste di disoccupazione.
Per i collaboratori, il Direttore Responsabile valuterà, d'intesa con il Cdr, l'incidenza ai fini del praticantato del lavoro giornalistico svolto in Agenzia.


ARTICOLO 8

Ai redattori dell'Ansa sono riconosciuti i superminimi aziendali indicati nella tabella allegata.
Le erogazioni economiche ex art.46 Cnlg (contrattazione aziendale) sono fissate nel verbale di accordo sottoscritto dalle parti e allegato a questo Pia.
Considerate la particolare struttura e le specifiche esigenze dell'Agenzia, le qualifiche previste dal Cnlg sono così integrate e modificate: “capo servizio aggiunto” (in luogo di quella di “vice capo servizio”); “capo redattore aggiunto” (in luogo di quella di “vice capo redattore”).
Il capo servizio aggiunto ed il capo redattore aggiunto collaborano, rispettivamente, con il capo servizio e con il capo redattore nella conduzione ed organizzazione di un servizio o di una redazione particolarmente complessi per ampiezza di mansioni o per numero di redattori sia nella sede centrale, sia nelle sedi regionali ed estere.
La qualifica di capo redattore potrà essere riconosciuta, su proposta della Direzione Giornalistica, anche a titolari di sedi regionali e uffici esteri.
Il giornalista chiamato a svolgere funzioni di capo redattore centrale coordina l'attività delle redazioni e dei servizi italiani o esteri della sede centrale e delle sedi regionali o estere.
Il minimo tabellare del capo servizio aggiunto è fissato sulla base del minimo del redattore ordinario, con un aumento dell'8%; quello del capo redattore aggiunto con un aumento del 23% sulla stessa base. Gli stessi parametri, per quanto riguarda il capo servizio aggiunto e  il capo redattore aggiunto verranno applicati sui massimali dell'indennità redazionale di cui all'art.16 del Cnlg e della relativa aggiunta.
Al  giornalista chiamato a svolgere funzioni di condirettore, vice-direttore e capo-redattore centrale successivamente alla data del presente accordo, sarà applicato esclusivamente il trattamento indennitario di cui all'art. 11 del CNLG secondo la disciplina ivi specificata.


ARTICOLO 9

L'orario di lavoro di tutti i redattori è fissato in 33 ore settimanali ripartite in cinque giorni; nei giorni festivi infrasettimanali l'orario non deve superare le sei ore.
Nelle sedi e negli uffici regionali italiani dove non è ancora attuato l'orario unico, e purché ciò risulti possibile, il Direttore Responsabile lo farà applicare.


ARTICOLO 10

Direzione Generale e Direttore Responsabile esaminano con il Cdr e risolvono entro tre mesi i casi di quelle sedi, uffici, redazioni o servizi nei quali obiettive situazioni ostacolano una completa osservanza di quanto prescritto per gli orari di lavoro e la settimana corta. Sarà inoltre esaminato e risolto con le medesime modalità e gli stessi tempi il problema dell'adeguamento degli organici in relazione all'eventuale maggiore carico di lavoro derivante dalle nuove iniziative aziendali. Saranno inoltre esaminati i criteri di utilizzo dei collaboratori ex art.2, 36 e Pap.
Il Direttore Responsabile comunica al corpo redazionale e al Cdr, ogni sei mesi o comunque appena ne viene a conoscenza, il numero e la dislocazione dei posti disponibili in seguito a pensionamenti, dimissioni, trasferimenti, aumenti di organici e nuove iniziative nelle sedi e nelle redazioni italiane ed in quelle estere, in modo da favorire la mobilità interna dei redattori.
Entro il mese di maggio di ogni anno i redattori interessati a trasferirsi in Italia e all'estero comunicheranno alla Segreteria di Redazione e al Cdr le loro disponibilità e le sedi richieste.
Le parti riconoscono il valore della mobilità interna dei redattori come strumento di arricchimento professionale oltre che come forma di flessibilità ed efficienza nell'impegno delle risorse aziendali.
In particolare, la mobilità tra diverse sedi sarà favorita anche attraverso forme di assegnazione temporanea che non potranno eccedere la durata di sei mesi. In tali casi, ai redattori inviati in soggiorno lavorativo presso una sede diversa da quella di appartenenza verrà riconosciuto, in sostituzione dei trattamenti previsti in caso di trasferta, il rimborso delle spese di viaggio, pernottamento ed una diaria giornaliera pari a 30 Euro. In caso di soggiorni all'estero, la diaria verrà fissata dalla Direzione in funzione della sede di assegnazione.
Nel caso di trasferimento del giornalista ad una diversa sede di lavoro, l'azienda, in aggiunta al trattamento contrattuale, si farà carico delle spese di alloggio del giornalista trasferito e del suo nucleo famigliare per un periodo di 12 mesi, entro un limite di spesa concordato all'atto del trasferimento.


ARTICOLO 11

La Direzione Generale rivede annualmente, sulla base delle variazioni di retribuzione intervenute e delle presenze effettivamente risultanti dai fogli di presenza mensili, l'ammontare dei compensi forfettari corrisposti per il lavoro nelle giornate domenicali e festive e per l'eventuale mancato godimento delle settimane corte.
Per la giornata di Pasqua si fa rinvio alla disciplina del Cnlg in materia di lavoro domenicale.


ARTICOLO 12

Fermo restando quanto prescrive in merito al lavoro straordinario l'art. 7 del Cnlg, si conferma la condizione di migliore favore della maggiorazione del 40 per cento. Nelle domeniche, comunque siano pagate, e nelle festività infrasettimanali non vanno di norma richieste prestazioni straordinarie. Per eventuali prestazioni straordinarie eccezionalmente richieste e date nelle domeniche e nei giorni festivi ogni ora di straordinario sarà maggiorata dell'80 per cento, calcolata sulla retribuzioni oraria individuale di quel giorno.
La prestazione straordinaria deve essere richiesta dal capo del servizio, della sede o dell'ufficio, o da chi ne fa le veci, d'intesa con il capo redattore.
La Direzione Generale riconosce che, per esigenze di servizio, nelle sedi e negli uffici regionali e nella stessa sede centrale, alcuni giornalisti ex art.1 e 36 Cnlg sono costretti a suddividere in due turni lavorativi la loro prestazione, diversamente da altri colleghi che, per prassi da tempo stabilita, svolgono il loro lavoro in un turno unico; al fine di riconoscere ai primi a titolo di parziale rimborso delle spese che essi sopportano per il maggior numero di spostamenti dalla loro residenza ed altro, si stabilisce la corresponsione della somma giornaliera di € 7,00 lordi per i giorni in cui non si sarà potuto osservare l'orario unico, con il contestuale riconoscimento del buono pasto di cui al successivo art. 13.
Il rimborso di cui sopra non va riconosciuto a quei giornalisti che, pur impegnati in due turni di lavoro, ricevono l'indennità compensativa prevista dall'art.7 del Cnlg per la mancanza di limitazione del loro orario settimanale di lavoro.
Il Direttore Responsabile accerterà con il Cdr, di volta in volta, l'esistenza di mansioni tra i redattori dell'Agenzia che richiedano l'assegnazione dell'indennità compensativa per la mancata osservanza dell'orario di lavoro (articolo 7 Cnlg). A tale proposito gli informatori ministeriali e i cronisti giudiziari sono equiparati, agli effetti contrattuali, agli informatori politico-parlamentari. Analogamente opererà la Direzione Giornalistica per quanto riguarda i redattori delle sedi estere di cui accerterà, caso per caso, l 'impossibilità di osservare l'orario di lavoro.
A partire dal 1° luglio 1990, l'indennità riconosciuta ai sensi del comma 13 del predetto articolo è stata aumentata dell'1%.
Inoltre, la Direzione Generale si impegna a valutare, unitamente alla Direzione Giornalistica e al Comitato di Redazione, i casi in cui la quantità delle ore di lavoro ordinariamente prestate, e le condizioni in cui esse si svolgono, pongano problemi di equità in rapporto all'indennità compensativa di cui all'art.7 del Cnlg.
L'esame sarà condotto anche con riferimento a ciascun redattore all'interno del servizio di appartenenza. In base a questo esame, che avrà luogo su richiesta di una delle parti,  o, comunque, entro il primo semestre di ogni anno, potranno essere riconosciuti, per compensare determinati periodi di superlavoro, riposi compensativi straordinari in favore di singoli giornalisti o per un'intera redazione, ovvero rivisti i trattamenti in atto.
È inoltre confermato l'impegno ad esaminare, nelle forme sopraddette, i casi in cui l'attribuzione della predetta indennità per l'impossibilità di osservare il normale orario di lavoro costituisce una palese sperequazione rispetto ai beneficiari della quota di rimborso “pro die” per orario spezzato.
In questa valutazione si terranno presenti, tra l'altro:
a) il numero effettivo medio delle ore di lavoro prestate e il conseguente arco di impegno;
b) la possibilità che il giornalista possa prestare in una sola trancia della giornata, fermo restando il diritto dell'Agenzia di chiedergli l'impegno d'orario superiore al normale derivante dalla corresponsione della succitata indennità mensile compensativa;
c) l'opportunità che, qualora questa o altre soluzioni risultino tecnicamente irrealizzabili, si ricorra a riconoscimenti retributivi “ad personam”.
In relazione alla prevista limitazione dell'arco temporale in cui verranno giornalmente distribuiti i turni di lavoro, al fine di assicurare la copertura di notizie durante il periodo di chiusura dell'ufficio, verrà resa disponibile presso ogni capo delle sedi e degli uffici regionali una somma mensile da erogare, con criteri di rotazione, a quanti lo stesso capo della sede e dell'ufficio avrà indicato.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, le ore di lavoro straordinario prestate oltre il tetto contrattuale delle 22 ore mensili non saranno retribuite, ma daranno luogo ad una giornata di riposto ogni 6 ore e 36 minuti eccedenti tale tetto. Inoltre, su richiesta del giornalista e sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, le ore di lavoro straordinario prestate entro il succitato tetto potranno essere retribuite ovvero, in alternativa, dar luogo ad una giornata di riposo secondo il criterio sopra descritto.
I suddetti riposi dovranno essere fruiti entro quattro mesi; nel caso in cui, per esigenze di servizio, ciò non potrà verificarsi, la fruizione dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro i successivi sei mesi.


ARTICOLO 13

Il parziale rimborso delle spese del pranzo ai giornalisti della sede centrale, delle sedi e degli uffici in Italia è confermato nei seguenti termini.
a) Ai giornalisti ex artt.1 e 36 del Cnlg della sede centrale e delle sedi e uffici regionali che non usufruiscono dell'indennità dovuta per orario spezzato sarà riconosciuto un buono pasto del valore di L.15.500 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio.
b) Il rimborso viene riconosciuto anche ai giornalisti che percepiscono l'indennità prevista dall'art.7 Cnlg.
Resta infine confermata l'intesa di base secondo cui l'organizzazione del lavoro dovrà presentare una diversa articolazione dei turni, al fine di contenere quanto più è possibile il disagio derivante dall'orario spezzato.


ARTICOLO 14

I servizi giornalisti di particolare rilievo recano per esteso il nome dell'autore. Tutti gli altri servizi e notizie recano la sigla dell'autore.


ARTICOLO 15

I compensi fissi corrisposti ai giornalisti dell'agenzia ex art.29 del Cnlg fanno parte della retribuzione e sono aumentati applicando il rapporto percentuale relativo alle variazioni del minimo tabellare previste dal Cnlg per il redattore ordinario.


ARTICOLO 16

L'Azienda considera l'aggiornamento professionale e culturale del giornalista un proprio rilevante interesse.
In tale ottica, le parti, anche al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art.45 del Cnlg, convengono che:
i giornalisti professionisti che abbiano almeno due anni di anzianità aziendale e professionale possono usufruire ogni quattro anni, al fine di aggiornamento professionale e culturale, di 30 giorni di permesso non retribuito, estensibile a 40 giorni in caso di particolari esigenze. Questi giorni saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dietro specifica documentazione, in un'unica soluzione o frazionati nei quattro anni;
per favorire il perfezionamento professionale sono inoltre riconosciuti ai giornalisti permessi retribuiti per soggiorni lavorativi in sedi e uffici Ansa italiani, esteri e della sede centrale. Tali permessi possono essere anche utilizzati, su indicazione del Direttore Responsabile oppure su proposta dell'interessato - d'intesa con lo stesso Direttore e previa informazione al Cdr - per viaggi, finalizzati a detto perfezionamento, in Italia e all'estero per un periodo massimo di 40 giorni in quattro anni. Questi viaggi non comportano la corresponsione dell'indennità di trasferta;
entro un mese dalla conclusione del Pia, viene istituito un gruppo di lavoro composto da un rappresentante della Direzione Giornalistica, uno della Direzione Aziendale e uno del Cdr con il compito di elaborare, entro 3 mesi, un programma completo di aggiornamento professionale su base annuale che tenga conto delle specifiche competenze di ciascuno o di nuovi interessi od esigenze professionali. Le competenze acquisite, i trasferimenti ed i soggiorni lavorativi ovvero la disponibilità agli stessi, nonché la formazione effettuata saranno inseriti nei curricula personali. Punto di riferimento per tali attività sarà la segreteria di redazione che curerà, sulla base delle indicazioni del Gruppo di lavoro, le modalità di archiviazione e gestione dei dati.   

Resta inteso che tale programma si riferirà ad attività di perfezionamento di adeguato livello culturale inerenti alla professionalità dei giornalisti interessati e dovrà prevedere periodi di fruizione compatibile con le esigenze di servizio.
Le parti convengono altresì che il programma di aggiornamento potrà mettere a disposizione di gruppi di giornalisti, opportunamente organizzati, confronti ed attività formative con docenti universitari, magistrati, esponenti del mondo economico e di quello culturale, esperti nei vari settori di interesse giornalistico.


ARTICOLO 17

La nota di rimborso spese per i giornalisti in trasferta è integrata da una indennità giornaliera di 50.000 lire lorde e 60.000 lire lorde, a seconda che la trasferta avvenga entro o fuori i confini della nazione sede di lavoro. L'indennità, che tiene conto dei disagi della trasferta e delle piccole spese non documentabili, vale per i servizi richiesti dalla Direzione Giornalistica svolti in missione fuori del comune in cui si trova la redazione di appartenenza e che comportino un impegno di almeno otto ore fuori sede.
La disciplina dei rimborsi spese è uguale per tutti i giornalisti dell'Agenzia.
La corresponsione dell'indennità prevista dal penultimo comma dell'art.7 del Cnlg non assorbe quanto previsto dal presente articolo.


ARTICOLO 18

I viaggi di servizio non possono essere fatti in conto ferie. I servizi fuori sede in Italia ed all'estero sono affidati ai giornalisti a seconda della loro specifica specializzazione e comunque sempre d'intesa con il capo del servizio, della sede o dell'ufficio competente.
Qualora per ragioni giustificate sia necessario affidare tali servizi ad altri giornalisti dell'Agenzia ciò deve avvenire d'intesa con il capo del servizio, della sede o dell'ufficio competente.


ARTICOLO 19

Il mese di ferie riconosciuto dal Cnlg ai giornalisti con anzianità fino a 5 anni si intende di 27 giorni lavorativi.
Per le festività soppresse, si fa rinvio alla disciplina del Cnlg.


ARTICOLO 20

L'Azienda erogherà al personale giornalistico, il cui contratto è regolato ex art.1 del Cnlg, un contributo annuale a titolo di concorso spese “una tantum” per l'acquisto di libri di testo per i figli e/o il coniuge a carico che frequentano la scuola dell'obbligo, superiore o università. Per gli studenti universitari il contributo sarà erogato solo a coloro che non siano fuori corso.
Per i figli a carico del coniuge si darà ugualmente corso alla corresponsione del contributo, a condizione che l'Azienda presso cui presta servizio il coniuge del dipendente non abbia in atto provvidenze del genere. Tale circostanza dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.
Il contributo è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante l'iscrizione al corso di studio. Tale documentazione dovrà pervenire alla Direzione del Personale e Organizzazione entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso contrario, si darà corso al recupero delle somme corrisposte. Le domande per ottenere il contributo vanno redatte su appositi modelli predisposti dall'Azienda e presentate alla Direzione predetta entro un mese dalla data del relativo avviso al personale. In ogni caso, non potranno essere prese in considerazione domande presentate o spedite dopo il termine suddetto. Il contributo per l'anno scolastico 1997-1998 è di lire 360.000 lorde per ciascun avente diritto.


ARTICOLO 21

I giornalisti dell'Ansa assunti ex art.1 e art.36 del Cnlg, le cui mansioni comportino l'attuazione dei servizi non saltuari fuori dalle sedi di lavoro, sono assicurati con una polizza contro i rischi di infortunio a carico dell'Azienda.
Questa assicurazione, che fa riferimento a quanto previsto dall'art.39 del Cnlg, prevede massimali di 200 milioni in caso di morte e di 220 milioni in caso di invalidità permanente con detrazione degli importi di franchigia previsti per i massimali superiori a standard medi fissati dai pool assicurativi.
Agli stessi redattori viene garantito il pagamento della diaria giornaliera in caso di assenza dal lavoro. Il pagamento sarà fatto direttamente dall'Azienda in base a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di tale istituto concordato tra l'Ansa e il Cdr ed allegato al Pia. Detta indennità è aumentata a lire 40 mila giornaliere a partire dal 180mo giorno di assenza per infortunio e fino al 300mo giorno. Superato tale termine troverà applicazione quanto previsto nel Cnlg.
Il massimale per i danni subiti per motivi di servizio dalle auto e dalle cose di proprietà dei giornalisti dei settori indicati dal Cnlg è di 18 milioni, per tutti gli altri aventi diritto è di 4 milioni; anche in questo caso con la detrazione delle franchigie previste e del deprezzamento commerciale previsto dalle polizze assicurative. La sola franchigia sarà rimborsata al giornalista dall'Azienda nei limiti del 50% dei massimali attualmente assicurati.
A tutti gli altri giornalisti (non coperti da queste polizze assicurative) che devono utilizzare mezzi di trasporto aereo per viaggi di servizio è garantita la copertura assicurativa dei relativi rischi con i medesimi massimali in atto per le polizze infortuni.
Sarà garantita inoltre una speciale copertura assicurativa contro i rischi di guerra ai giornalisti impegnati in zone e paesi pericolosi.

Nota a verbale
Per i paesi stranieri dove il costo dell'assistenza medica è notevolmente superiore a quello praticato in Italia, il Cdr prende atto della disponibilità - dimostrata in diverse occasioni - della Direzione Generale a contribuire al pagamento delle spese sostenute a questo titolo dai redattori dell'agenzia per la parte emergente rispetto alle condizioni che avrebbero incontrato in analoghe circostanze.


ARTICOLO 22

Il lavoro a videoterminale sarà svolto nel rispetto della vigente normativa legale e contrattuale.     L'Azienda in relazione alla richiesta del Cdr e tenuto conto delle esigenze legate alla multifunzionalità e mobilità professionali, attuerà un programma di visite oculistiche per tutto il personale in Italia ed all'estero con contratto a tempo indeterminato ex art. 1, anche qualora non ricorrano i presupposti di Legge.


ARTICOLO 23

L'accordo del 25 giugno 1991 sul desk redazionale sarà rivisto per verificarne l'attualità in relazione ai mutamenti organizzativi e tecnologici.


ARTICOLO 24

L'Azienda si impegna a favorire l'accesso e il parcheggio nei centri storici delle città dove ha sede l'Agenzia. Nelle città dove ciò si renda necessario, l'Azienda si impegna a contribuire al pagamento degli accessi al centro per una quota non inferiore al 50% per i giornalisti che usino la propria autovettura per motivi di servizio.
Le parti valuteranno congiuntamente possibili ulteriori soluzioni alle problematiche specifiche della sede centrale evidenziate dal Cdr con riferimento alle criticità degli accessi al centro storico e dei trasporti, anche attraverso il coinvolgimento del mobility manager.


ARTICOLO 25

I rimborsi forfettari per spese non documentate riconosciuti ai redattori che svolgono servizi esterni è, su base annua, di L.350.000= lorde per quelli della Sede Centrale e di L.500.000= lorde per quelli delle Sedi e Uffici Regionali.


ARTICOLO 26

L'accordo del 6 novembre 1991 relativo al c.d. “supernotturno” sarà rivisto per verificarne l'attualità in relazione ai mutamenti organizzativi e tecnologici.


ARTICOLO 27* E' stato sostituito da questo testo

Le parti convengono che l'impiego del giornalista dell'Ansa non è limitato al tradizionale lavoro di agenzia ma può essere esteso anche ad altri strumenti di comunicazione. Fermi restando quanto previsto dall'articolo 4 del Cnlg nonché i limiti concernenti l'organizzazione del lavoro, il rispetto delle competenze professionali del giornalista e tenuto conto della prevalenza di prestazione per la redazione di appartenenza, i giornalisti potranno quindi prestare la loro opera per tutti i prodotti e le iniziative, anche multimediali, dell'Agenzia  e del Gruppo.
L'avvio di prodotti ed iniziative che comportino anche contributi giornalistici audio e video sarà preceduto da una verifica congiunta, da parte di Direzione Giornalistica, Direzione Aziendale e Cdr, delle ricadute sui carichi di lavoro e l'organizzazione redazionale.
Gli accordi in essere sui contributi audio video saranno oggetto di revisione tra le parti entro il 31 dicembre 2003 per uniformarne le previsioni ai contenuti del presente articolo.


ARTICOLO 28

La Direzione Generale, la Direzione Giornalistica ed il Cdr concordano che, su proposta del Direttore Responsabile, sia riconosciuta al personale con funzioni direttive,  a decorrere dalla data del presente accordo, una “indennità di funzione” in cifra fissa - come da tabella allegata - per le seguenti ragioni anche in concorso tra loro:
- responsabilità esercitate globalmente in una struttura anche al di là dell'effettiva presenza al lavoro;
- responsabilità esercitate nel complesso della organizzazione delle strutture articolate, con eventuale riferimento anche alla produzione dei notiziari regionali locali;
- importanza di funzioni redazionali relative ai controlli finali, all'avviamento e alla selezione del notiziario;

Le indennità in misura percentuale attualmente percepite per le stesse ragioni dal personale direttivo in forza, sono mantenute in cifra fissa come trattamento individuale di miglior favore.

Tutte le altre indennità attualmente percepite dal personale in forza alla data del presente accordo, in particolare quelle per i redattori delle sedi regionali, l'indennità per l'uso sistematico delle lingue straniere, ecc. sono anch'esse mantenute in cifra fissa come trattamento individuale di miglior favore, in funzione del permanere delle ragioni che ne avevano giustificato individualmente l'attribuzione.

Le suddette indennità sono legate alle specifiche funzioni che le hanno giustificate e possono quindi essere eliminate nel caso di passaggio in struttura non avete quella particolare funzione.

Peraltro, al fine di favorire la mobilità interna dei redattori, le parti concordano, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2004, che in caso di passaggio di struttura,  l'importo corrispondente all'indennità non più spettante verrà riconosciuto a titolo di superminimo individuale ed assorbito in occasione degli incrementi contrattuali successivamente intervenuti.
 
Il Direttore Responsabile informerà il Cdr sulle proposte da lui avanzate ai sensi del presente articolo.


ARTICOLO 29

Sulla base di quanto stabilito dall'art.35 del Cnlg, l'assunzione di ogni praticante sarà accompagnata da un piano che ne stabilisca la rotazione trimestrale in diverse redazioni tra le quali, obbligatoriamente, una di cronaca.
Agli stages presso l'Agenzia sono ammessi esclusivamente studenti che frequentano scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine o facoltà di giornalismo riconosciute dallo Stato o che al termine dei loro corsi consentano l'esame di abilitazione professionale.


ARTICOLO 30

L'Azienda si impegna a dare comunicazione dell'applicazione dell'art.33 Cnlg al giornalista interessato con sei mesi di preavviso rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.


ARTICOLO 31

Al fine di favorire la mobilità dei giornalisti tra ltalia ed estero e la rotazione degli stessi tra le diverse sedi, la durata dell'incarico stabilita all'atto dell'assegnazione non potrà eccedere i tre anni.
Eventuali proroghe della durata iniziale dell'incarico saranno di regola comunicate con un preavviso di sei mesi e saranno comunque contenute nel termine massimo di tre anni salvo diverso accordo tra le parti.


ARTICOLO 32

Al giornalista assegnato all'estero è riconosciuta una indennità di residenza fissata sulla base di parametri oggettivi predeterminati, quali:
l'eventuale maggior costo-vita nel paese estero di assegnazione;
la composizione del nucleo familiare che segue il giornalista nel paese estero;
l'eventuale carattere “disagiato” della sede di assegnazione.
L'indennità di residenza compensa pertanto il complesso delle spese emergenti in relazione all'assegnazione, ad eccezione di quelle specificamente riconosciute secondo le previsioni dei successivi articoli ed è individuata, a decorrere dal 1 gennaio 2004 secondo le tabelle allegate.
Il valore determinato all'atto dell'assegnazione sarà soggetto a revisione annuale entro il 31 marzo di ogni anno, in rapporto alla eventuale variazione degli stessi parametri. Le parti concordano che per i parametri di riferimento costo vita e disagio faranno fede le rilevazioni ECA. Eventuali situazioni di carattere eccezionale che richiedessero  aggiornamenti prima del termine annuale di revisione saranno esaminate in apposito incontro.

ARTICOLO 33

Al giornalista assegnato all'estero viene riconosciuto il rimborso delle spese di alloggio documentate, entro un massimale preventivamente autorizzato e rapportato alle seguenti caratteristiche di appartamento-tipo:
ubicazione centrale o semi-centrale compatibile con le esigenze di servizio ;
superficie variabile in relazione alla composizione del nucleo familiare


ARTICOLO 34

L'Azienda si fa carico dei costi di iscrizione e di frequenza scolastica dei figli del giornalista, dalla scuola elementare alla media superiore, ove possibile presso istituti statali locali o presso scuole italiane. Laddove ciò non sia possibile saranno presi quali riferimenti di costo quelli di scuole pubbliche presenti in diversi paesi come, per esempio, la scuola internazionale americana, la scuola britannica, la scuola francese o la scuola tedesca.
Resta escluso qualsiasi contributo per la eventuale frequenza della scuola materna e di istituti universitari o post-universitari.
Le parti si danno atto per il passato e per il futuro che, stante la loro specifica funzione, le somme eventualmente corrisposte per l'iscrizione e la frequenza scolastica all'estero non hanno natura retributiva  e pertanto risultano prive di qualsiasi riflesso di carattere contrattuale


ARTICOLO 35

Al giornalista assegnato all'estero vengono riconosciuti permessi retribuiti per recarsi presso la sede estera prima della effettiva assegnazione per le esigenze connesse alla sistemazione ed all'avvicendamento, con rimborso a piè di lista delle spese (c.d. sopralluogo) per sé e per un familiare, nel numero massimo di sette giorni.

Al giornalista con incarico all'estero verranno inoltre riconosciuti annualmente due biglietti aereo a.r. tra la sede e l'Italia, per sé o per un familiare.

Nota a verbale
Le parti concordano che per l'anno 2004 verranno riconosciuti al giornalista assegnato all'estero che ne faccia motivata richiesta sino a 2 giorni di permesso per rientrare in Italia (nonchè sino a 2 giorni di permesso per viaggio). Il riconoscimento di tali permessi avrà luogo a titolo provvisorio e verrà confermato a fine anno in funzione dell'avvenuto integrale smaltimento delle
ferie di competenza dell'esercizio. In caso contrario tali assenze verranno imputate a ferie.   
Alla fine del 2004 le parti effettueranno un incontro di verifica sulla disciplina di tali permessi anche in relazione alle esigenze evidenziate nel periodo.


Disciplina transitoria per gli incarichi già in corso
Le parti, nel confermarsi che il rimborso degli oneri sopravvenuti per effetto delle fluttuazioni valutarie riconosciuto sulla base del previgente Pia ha natura risarcitoria e non retributiva, convengono di superare il precedente sistema di rimborso documentato e di sostituirlo con un meccanismo forfetario legato a parametri obiettivi dei quali si tiene conto nella disciplina dell'indennità di residenza di cui al precedente art. 32.
Tali rimborsi pertanto, a decorrere dal 31 dicembre 2003, cesseranno di essere corrisposti. Al personale cui siano stati corrisposti rimborsi a tale titolo nel corso del 2003 verrà riconosciuto, previa sottoscrizione di conciliazione in sede sindacale, un importo “una tantum” a titolo di transazione generale pari al 50% dell'importo medio annuo percepito nel 2003 al netto di eventuali incrementi della indennità di residenza.  
Le indennità di residenza riconosciute sulla base della normativa previgente ai giornalisti con incarico all'estero assegnato precedentemente al presente accordo, verranno gradualmente adeguate ai nuovi valori di riferimento. La differenza in più od in meno rispetto alla indennità di residenza  prevista dall'art. 32 verrà suddivisa in due  quote di pari importo che verranno riconosciute ad incremento o trattenute a decremento della suddetta voce con decorrenza 1/6/04 ed 1/12/04.
Al 1/1/2005, terminata la fase transitoria di adeguamento, l'importo dell'indennità di residenza per gli incarichi già in corso sarà soggetto alla  revisione annuale prevista dall'art. 32.  


ARTICOLO 36
(Omissis) Abrogato


ARTICOLO 37
(Omissis) Abrogato


ARTICOLO 38

Il presente accordo annulla e sostituisce quello precedente stipulato il 10 marzo 1998 ed ha validità sino al 31 dicembre 2004.




Accordo sulle relazioni industriali

Le parti convengono sulla necessità di ristabilire all'interno dell'agenzia un clima di dialogo e di confronto utile per un componimento dei conflitti.

A tale scopo la direzione aziendale si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi contrattuali inerenti l'informazione alla rappresentanza sindacale di ogni iniziativa che abbia ricadute sul corpo redazionale e sull'organizzazione del lavoro, il Cdr da parte sua si impegna a non intraprendere iniziative di lotta senza un preavviso di almeno 48 ore. In questo lasso di tempo le parti si impegnano ad evitare ogni azione unilaterale e ad incontrarsi per verificare la possibilità di arrivare ad un accordo sindacale.
    
Sempre nello spirito di affermare un clima di dialogo che privilegi la soluzione dei problemi rispetto al conflitto, e per rimarcare il particolare ruolo informativo e istituzionale dell'Ansa, il Cdr si impegna altresì, nei giorni in cui sia proclamato sciopero a garantire comunque, d'intesa e sotto la responsabilità del Direttore, un servizio minimo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero degli Affari Esteri, oltre al normale servizio di presidio previsto per le giornate di astensione dal lavoro. Modalità, contenuti e organizzazione di tale servizio saranno concordati con intesa a parte tra la Direzione giornalistica e il Cdr.




Accordo sulle erogazioni
economiche ex art.46 CNLG


Direzione aziendale e CdR si danno reciprocamente atto che, anche nel rispetto del CNLG, presupposti indispensabili dell'accordo sulle erogazioni economiche a livello aziendale sono, ferma restando la redditività dell'impresa, la temporaneità della vigenza e la variabilità dei contenuti.
Ciò premesso, le parti intendono identificare istituti e parametri finalizzati al riconoscimento di erogazioni economiche a fronte di risultati positivi legati all'indispensabile esigenza di contenere i costi e accrescere il fatturato aziendale.
Tenuto conto dei risultati degli esercizi 2001 e 2002, realizzati anche grazie alla riorganizzazione aziendale, e delle valutazioni sull'andamento economico 2003, le parti convengono che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un premio sui risultati complessivamente raggiunti e che, pertanto, con la retribuzione del mese di gennaio 2004 avrà luogo la corresponsione “una tantum” ai giornalisti ex art.1 CNLG con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'importo lordo medio di €  2.000, secondo la tabella allegata.  Per i praticanti ed art. 36 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'importo lordo corrisposto sarà pari a  €  1.000.  Detti importi saranno riconosciuti al personale in forza alla data del presente accordo e saranno proporzionalmente ridotti - in relazione al periodo di servizio prestato -  per il caso di assunzioni successive al 1 gennaio 2001.
Le parti convengono, inoltre, che per l'anno 2004 l'erogazione, da corrispondere nel mese di marzo 2005, sia legata ai parametri fissati nell'allegato, volti a misurare in particolare l'incremento del fatturato complessivo di Ansa ed Ansaweb, con esclusione del fatturato per servizi resi ai soci della Cooperativa.
Tutte le erogazioni economiche di cui al presente accordo non avranno effetto per il calcolo del TFR, né sulla retribuzione utile ai fini del calcolo degli istituti di legge e di contratto.
Le parti si danno atto che tutte le erogazioni economiche di cui al presente accordo cesseranno, ad ogni effetto, alla scadenza concordata del 31.12.2004, salvo i pagamenti già maturati.



Accordo sullo smaltimento
delle ferie arretrate


Direzione aziendale e CdR si danno reciprocamente atto della necessità di contenere il costo del lavoro giornalistico anche attraverso lo smaltimento di tutte le ferie, corte e riposi di competenza e di una quota delle ferie non godute al 31.12.2003.
Premesso quanto sopra le parti concordano che in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di smaltimento integrale di ferie, corte e riposi dell'anno 2004 e del recupero di almeno 600 gg di ferie arretrate, l'importo del premio di risultato ex art. 46 CNLG previsto dall'Accordo sottoscritto in data odierna, sarà incrementato del 20%. In ogni caso si darà luogo ad un riconoscimento pari alla percentuale prevista sul livello minimo di risultato, purchè sussista un utile di bilancio.
I meccanismi di dettaglio (ad es. la possibile fissazione di obiettivi di smaltimento individuali o per redazione) e le modalità di corresponsione saranno oggetto di successive intese, fermo restando che le erogazioni economiche di cui al presente accordo non avranno effetto per il calcolo del TFR, né sulla retribuzione utile ai fini del calcolo degli istituti di legge e di contratto.
Le parti si danno atto che tutte le erogazioni economiche di cui al presente accordo cesseranno, ad ogni effetto, alla scadenza concordata del 31.12.2004, salvo i pagamenti già maturati.