RAPPRESENTANZE SINDACALI DELL'ANSA
Regolamento e composizione
(C.d.R. – Assemblea di Redazione – Consulta dei fiduciari e rappresentanti dei servizi – Rappresentanti dei servizi della sede centrale, delle sedi regionali e delle sedi estere – Norme elettorali – Referendum)
COMITATO DI REDAZIONE
Art.1 –
Il Comitato di Redazione (C.d.R.) dell'Ansa e' eletto dal corpo redazionale. Resta in carica due anni.
Possono essere eletti solo giornalisti professionisti.
Il mandato può essere revocato al C.d.R. solo dall'Assemblea generale straordinaria.
Art.2 –
Per le particolari organizzazioni e ampiezza dell'Agenzia – diverse da quelle delle altre aziende editoriali italiane – e allo scopo di garantire la rappresentanza sindacale dei giornalisti delle redazioni delle sede centrale e di quelle regionali e all'estero, il C.d.R. è costituito da: 3 (tre) giornalisti in rappresentanza delle sede centrale, 2 (due) delle sedi regionali ed 1 (uno) delle sedi all'estero.
Il C.d.R. è inoltre integrato a tutti gli effetti da 1 (uno) fiduciario sindacale eletto dai corrispondenti ex art.12 e dai collaboratori fissi ex artt.36 e 2 del Cnlg. Il fiduciario può essere anche un giornalista pubblicista.
Tra il C.d.R. dell'ANSA e i rappresentanti sindacali delel scoietà editoriali di proprietà dell'Agenzia o da essa partecipate viene costituito un coordinamento sindacale.
Art.3 –
Nella sua prima seduta, il C.d.R. distribuisce al suo interno compiti operativi specifici, tra cui quelli di collegamento con i rappresentanti e fiduciari di tutte le redazioni. Altre norme di funzionamento sono adottate autonomamente dal C.d.R., tenendo conto di quanto previsto dall'art.34 del Cnlg.
ASSEMBLEA DI REDAZIONE
Art.4 –
Le Assemblee sono convocate dal C.d.R. che ne fissa l'ordine del giorno. Le convocazioni devono essere rese note al corpo redazionale indicando la data, l'ora e l'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal C.d.R. su richiesta motivata della redazione, avanzata da almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto ovvero dalla metà più uno dei componenti della consulta dei fiduciari e rappresentanti dei servizi. La richiesta di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.
Il C.d.R., illustrandone le ragioni, può consentire la partecipazione alle Assemblee di rappresentanti della Fnsi, delle associazioni regionali di stampa, dei rappresentanti sindacali delle testate e delle società editoriali di proprietà dell'agenzia o da essa partecipate, di esponenti e di esperti dal sindacati, del mondo politico, economico e culturale.
Art.5 –
L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata dal C.d.R. almeno due volte in un anno. Le convocazioni dell'Assemblea generale devono avvenire con almeno 6 (sei) giorni di preavviso.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata in casi di urgenza anche meno di 24 ore di preavviso. Nel caso in cui tale Assemblea urgente sia chiamata a una votazione, quest'ultima può avvenire solo dopo la consultazione dei rappresentanti di tutte le redazioni.
Le Assemblee richieste secondo quanto previsto dal precedente art.4, devono essere convocate entro 4 (quattro) giorni dalla richiesta. Trascorso tale periodo, l'Assemblea può essere convocata d'ufficio dalla Fnsi, su richiesta degli interessati.
Art.6 –
L'Assemblea generale per la nomina della Commissione elettorale e per fissare la data e delle elezioni per il rinnovo del C.d.R. e dei rappresentanti e fiduciari dei servizi deve essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del loro mandati.
Art.7 –
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, comprese le deleghe; in seconda convocazione – con un intervallo di almeno un'ora dalla prima – qualunque sia il numero dei presenti.
Se è all'ordine del giorno la questione della fiducia al C.d.R., è richiesta anche in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, comprese le deleghe.
Art.8 –
In apertura di seduta i presenti eleggono, anche a maggioranza, un presidente e un segretario verbalizzante i quali sono tenuti a redigere il verbale della riunione, ad affiggerlo e a consegnarne l'originale al C.d.R..
Il presidente deve garantire il corretto svolgimento dell'Assemblea. Può prendere la parola, a titolo personale, dopo averne data comunicazione all'Assemblea; in caso di votazione nominerà due scrutatori il cui incarico, come quello del presidente e del segretario, cessa al termine dell'assemblea.
Ad esaurimento di ciascun punto all'ordine del giorno devono essere messi in discussione e in votazione eventuali documenti strettamente legati al tema discusso. Prima della votazione è consentito un solo intervento a favore e uno solo contrario per ciascuno dei documenti proposti. Le mozioni d'ordine possono essere presentate solo sull'argomento di cui all'ordine del giorno o per anticipare o posticipare la discussione sugli stessi argomenti.
Art.9 –
Ciascun redattore può avere fino a un massimo di 3 (tre) deleghe. I giornalisti delle redazioni regionali e all'estero possono avere, in aggiunta, anche le deleghe dei redattori delle sedi di rappresentate. Tenendo conto dell'elevato numero di colleghi all'estero, questi possono delegare anche i colleghi della redazione esteri a Roma, che possono avere fino ad un massimo di dieci deleghe ciascuno. Questo al fine di evitare eccessive concentrazioni di deleghe sui due fiduciari delle sedi estere.
Ogni componente del C.d.R. può avere fino a un massimo di 3 (tre) deleghe. Tali deleghe, e quelle dei rappresentanti e dei fiduciari delle redazioni, dovranno essere trasferite ad altro colleghi, indicati nella stessa delega, ogni qualvolta l'Assemblea dovrà votare su questioni che coinvolgono l'operato del C.d.R. o della Consulta; in mancanza di indicazioni, le deleghe non potranno essere utilizzate in quelle votazioni.
La regolarità e la validità delle deleghe è controllata dal presidente all'inizio dell'Assemblea. E' ammessa la presentazione delle deleghe anche nel corso dell'Assemblea.
Prima dell'inizio della votazioni, su richiesta di almeno un terzo dei fiduciari e rappresentanti delle sedi regionali e all'estero presenti, il presidente sospende l'assemblea per consentire la consultazione dei colleghi di quelle sedi, impossibilitati a partecipare.
La durata della sospensione – che non può superare le due ore – è stabilita dal presidente dell'Assemblea.
Art.10 –
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
L'appello nominale può essere adottato con mozione d'ordine approvata a maggioranza.
CONSULTA DEI FIDUCIARI E RAPPRESENTANTI DEI SERVIZI
Art.11 –
E' istituita, in base a quanto disposto dall'art.34 del Cnlg, la Consulta dei fiduciari e dei rappresentanti dei servizi, organo di consultazione del C.d.R. e di collegamento con il corpo redazionale. La Consulta è presieduta da un componente del C.d.R., a ciò appositamente delegato, e può essere convocata solo dal C.d.R.. Di essa fanno parte, oltre al C.d.R., i fiduciari e i rappresentanti dei servizi delle redazioni della sede centrale e delle redazioni regionali e due fiduciari in rappresentanza delle redazioni all'estero.
Su proposta del C.d.R., la Consulta può essere integrata, di volta in volta, da giornalisti dell'Agenzia che possiedano particolari competenze. Questi ultimi hanno diritto al voto consultivo. La proposta deve essere approvata dalla Consulta.
Art.12 –
La Consulta suggerisce al C.d.R. richieste di carattere contrattuale; propone forme o modalità dell'azione sindacale, nel quadro della disciplina della Fnsi; esprime pareri utili ad orientare la politica sindacale.
Art.13 –
Il C.d.R. deve essere integrato dal fiduciario di redazione nelle trattative con la Direzione o l'azienda che riguardano i problemi delle singole redazioni.
Art.14 –
Il C.d.R. é tenuto a convocare la consulta se lo richiedono dieci (10) fiduciari o rappresentanti dei servizi.
Art.15 –
Le decisioni della Consulta sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti.
Art.16 –
La Consulta è convocata dal C.d.R. almeno tre volte in un anno e almeno un mese prima della scadenza del Cnlg e del Pia.
La Consulta deve essere convocata dal C.d.R. anche quando ne facciano richiesta un terzo dei suoi componenti. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 8 (otto) giorni dalla richiesta.
FIDUCIARI E RAPPRESENTANTI DEI SERVIZI
Art.17 –
Presso ognuna delle redazioni della sede centrale, di quelle regionali e di quelle all'estero è eletto un rappresentante sindacale di redazione.
I rappresentanti sono eletti dai colleghi di ciascuna redazione, in concomitanza con l'elezione del C.d.R., e il loro mandato ha la stessa durata di quella del C.d.R. .
Art.18 –
I rappresentanti o fiduciari devono convocare l'assemblea di redazioni almeno due volte l'anno, dandone comunicazione e indicandone l'ordine del giorno al C.d.R., almeno 4 (quattro) giorni prima del loro svolgimento. Alla riunione può partecipare il C.d.R..
Art.19 –
Il rappresentante o fiduciario ha il dovere di farsi interprete presso il C.d.R. delle istanze dei colleghi rappresentati e di informare i colleghi degli orientamenti del C.d.R.. Collabora con il C.d.R. per l'applicazione delle norme previste dal Cnlg e dal Pia; contribuisce alla composizione delle controversie di carattere sindacale all'interno della sua redazione; informa il C.d.R. sulle questioni attinenti alle ferie, agli orari e all'ambiente di lavoro. In caso di disaccordo tra C.d.R. e rappresentanti di redazione, il problema che ha dato origine alla controversia verrà portato all'esame della Consulta dei fiduciari.
NORME ELETTORALI
Art.20 –
Il C.d.R. deve convocare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del suo mandato l'Assemblea generale dei redattori dell'Ansa. L'Assemblea nomina la Commissione elettorale e fissa la data delle elezioni che durano 12 (dodici) giorni così suddivisi: 3 (tre) per la presentazione delle candidature, 2 (due) per la comunicazione dei candidati e 7 (sette) per le operazioni di voto. Trascorso un mese dalla data di scadenza del mandato, in mancanza di una proroga che l'assemblea può concedere anche a maggioranza per giustificati motivi legati ad eventi di carattere sindacale, le elezioni per il rinnovo del C.d.R. saranno indette dalla Fnsi.
Art.21 –
Hanno diritto al voto per l'elezione del C.d.R. e per i rappresentanti e i fiduciari dei servizi i giornalisti professionisti ex art.1 e praticanti assunti con contratto a tempo indeterminato. I giornalisti professionisti con contratto ex art.1 a tempo indeterminato part time e quelli con contratto a termine della durata minima di 12 mesi. I collaboratori fissi ex artt. 36, 12 e 2 del Cnlg hanno diritto al voto per l'elezione del loro rappresentante nel C.d.R..
La votazione per l'elezione del C.d.R. é valida se partecipa al voto il 50% più uno degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, la commissione elettorale indice nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni.
Art.22 –
La Commissione elettorale è composta da 5 (cinque) giornalisti ed eleggono al suo interno il proprio presidente, il vicepresidente e i tre scrutatori e 4 (quattro) supplenti. La commissione elettorale é nominata dall'assemblea al momento delle votazioni per il nuovo C.d.R. e resta in carica per la stessa durata del mandato del C.d.R. in caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, subentra il supplente.
Il seggio elettorale è istituito presso la sede centrale dell'Agenzia.
LE PROCEDURE DI VOTO AVVENGONO CON SISTEMA ELETTRONICO
Art.23 –
La scheda elettronica sarà disponibile su un apposito sito internet al momento della votazione e sarà divisa in quattro parti: nella prima si potranno votare non più di 2 (due) nomi in rappresentanza dei redattori della sede centrale; nella seconda non più di un nome per i rappresentanti delle sedi regionali; nella terza non più di un nome per il rappresentante delle redazioni all'estero; nella quarta non più di un nome per il rappresentante dei collaboratori fissi ex artt.36, 12 e 2 del Cnlg. Ciò per garantire un'equilibrata rappresentanza di tutte le opinioni nell'organismo sindacale.
I giornalisti della sede centrale e delle redazioni italiane e all'estero possono votare per tutti i candidati delle prime tre sezioni.
In caso di impossibilità di utilizzare il sistema di votazione elettronica per riconosciuti e prolungati impedimenti tecnici, il C.d.R. provvederà ad indicare le modalità di voto secondo il metodo tradizionale (scheda cartacea e invio per posta o corriere), dandone mandato alla commissione elettorale che in questo caso dilaterà i tempi delle operazioni di voto.
Art.24 –
Ogni candidatura, firmata dall'interessato, deve essere presentata alla Commissione elettorale entro, o anche inviata via e-mail, entro i primi 3 (tre) giorni del periodo elettorale. Trascorso tale termine non sono ammesse altre candidature.
Non può essere eletto chi non presenta la propria candidatura, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
Art.25 –
La commissione elettorale sovrintende alla apertura e chiusura del seggio, redigendo un apposito verbale, secondo le indicazioni del presidente della commissione. Il presidente della commissione, d'intesa con l'amministratore del sistema, affiderà a due dei componenti della commissione e a se stesso la password alfanumerica (divisa in tre parti) per l'apertura e la chiusura del seggio elettorale. Ciascuno dei componenti non dovrà conoscere le altre due parti della password. Alla chiusura del seggio, il sistema fornirà automaticamente i risultati delle votazioni, limitatamente ai dati necessari per l'elezione. I dati riguardanti invece le modalità di voto resteranno memorizzate in un apposito file che sarà custodito dall'amministratore del sistema e reso disponibile solo in caso di contestazioni sull'esito del voto. Questo file sarà anch'esso protetto da una password divisa in tre parti, come per l'apertura e chiusura del seggio.
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Art.26 –
Per la votazione con sistema elettronico saranno fornite ai colleghi una ID (identificativo) e una password per accedere alla scheda di voto. Una volta espresso il voto, ID e password si cancelleranno automaticamente così da rendere impossibile una successiva votazione. Inoltre, il sistema invierà automaticamente una e-mail di conferma dell'avvenuta votazione alla casella postale dell'interessato.
Risulteranno eletti nelle singole sezioni i rispettivi candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità tra due o più candidati, sarà eletto quello con una maggiore anzianità aziendale. In caso di ulteriore parità, quello con la maggiore anzianità professionale.
Art.27 –
Se, per dimissioni o altro motivo, decade un componente del C.d.R., al suo posto subentra automaticamente il primo dei non eletti nella graduatoria della sezione di appartenenza, purché lo stesso abbia ottenuto almeno il 10 (dieci) per cento dei voti comunque espressi (schede valide, bianche, nulle) e secondo le modalità del secondo capoverso del precedente art.26.
Se non c'è nessuno che abbia questi requisiti, la sostituzione avverrà attraverso un'elezione suppletiva con le stesse modalità (voto elettronico) seguite per l'elezione del C.d.R..
Art.28 –
Se durante il periodo del mandato il C.d.R. subisce un rinnovamento della metà più uno dei suoi componenti, l'intero C.d.R. deve dimettersi e si deve procedere a nuove elezioni dell'intero organismo sindacale.
Art.29 –
I rappresentanti e i fiduciari delle redazioni della sede centrale e di quelle regionali e all'estero vengono eletti con voto segreto, su scheda controfirmata dai componenti del seggio elettorale, in contemporanea al voto elettronico per l'elezione del C.d.R.
Il seggio elettorale ha sede, in questo caso, nella redazione interessata e resta aperto per 3 (tre) giorni.
Le elezioni, eventuali dimissioni o la revoca del mandato devono essere comunicati al C.d.R.. se tecnicamente possibile, l'elezione dei fiduciari delle sedi estere avverrà con voto elettronico.
Art.30 –
I rappresentanti e i fiduciari vengono eletti nelle rispettive redazioni da tutti i redattori a tempo indeterminato ex art.1, dai giornalisti con art.1 part time a tempo indeterminato e dai giornalisti con contratto a termine della durata minima di 12 mesi. Gli eletti restano in carica due anni. Il loro mandato può essere revocato, con documento motivato, firmato dalla metà più uno dei giornalisti della redazione di appartenenza che abbiano i requisiti previsti dal primo comma dell'art.21.
In caso di dimissioni o di revoca del mandato, si procede a nuova elezione. Il candidato eletto, comunque, rimane in carica sino alla scadenza naturale del comitato di redazione.
REFERENDUM
Art.31 –
Il referendum, secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n.300, è indetto dal C.d.R. o dalla Consulta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, o su delibera dell'Assemblea.
Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti e praticanti ex art.1 assunti con contratto a tempo indeterminato, anche part time.
Art.32 –
Il referendum può essere indetto su materie inerenti all'attività sindacale e ad argomenti particolare importanza. Deve essere indetto per l'accettazione del Pia e del piano politico – editoriale del direttore.
Il referendum deve concludersi entro 7 (sette) giorni dall'indizione.
Art.33 –
Per il referendum, le operazioni di voto si svolgeranno anch'esse con modalità elettronica, come per il rinnovo della rappresentanza sindacale. Sul sito internet sarà messa a disposizione una apposita scheda con il quesito referendario e le due alternative di voto.
Art.34 –
I risultati del referendum devono essere comunicati al corpo redazionale direttamente dalla Commissione elettorale.
Perché il referendum sia valido occorre che esprimano il loro voto il 50% più uno degli aventi diritto.
Art.35 –
Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme del Cnlg FNSI-FIEG e dello statuto e del regolamento della FNSI.
Art.36 –
Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente con voto favorevole a maggioranza dei redattori dell'ANSA, salvo le parti in deroga al contratto (composizione del C.d.R. e della consulta dei fiduciari) che se modificate vanno sottoposte al preventivo vaglio di FIEG e FNSI.
Approvato dall'Assemblea generale dei redattori dell'ANSA il 12/10/2004.
